IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1990, n. 88, relativo al nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in scienze naturali; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 19 novembre 1991, acquisiti i pareri favorevoli della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 7 luglio 1992; Vista la deliberazione di adeguamento al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella succitata seduta, formulata dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali nella seduta del 9 settembre 1992; Visto il decreto rettorale n. 1990 del 16 settembre 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli dal 78 all'82 relativi al corso di laurea in scienze naturali sono soppressi e sostituiti dalla nuova stesura degli articoli dal 78 all'83, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI Art. 78. - Il corso di laurea in scienze naturali ha la durata di quattro anni, con ventitre insegnamenti annuali e due corsi introduttivi integrati. L'ammissione al corso di laurea e' regolata dalle disposizioni di legge. Dei ventitre insegnamenti annuali, sedici costituiscono l'area comune e sono insegnamenti obbligatori di base, e sette sono insegnamenti di indirizzo; di questi ultimi, tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono obbligatori in sede locale a scelta della facolta' e due sono a scelta dello studente fra tutti gli insegnametni opzionali sottoriportati e fra quelli di altri corsi di laurea, purche' attivati e in armonia con l'indirizzo e l'orientamento seguito. La scelta di insegnamenti di altri corsi di laurea deve essere approvata dal consiglio di corso di laurea. I corsi di insegnamento annuale disporranno di non meno di 70 e non piu' di 90 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali disporranno di non meno di 45 ore. Il numero complessivo delle ore di insegnamento e' contenuto in 1800 ore, escluse le ore dei corsi introduttivi integrati. La facolta' puo' decidere la suddivisione di non piu' di due insegnamenti annuali in insegnamenti semestrali, nonche' l'organizzazione degli insegnamenti in corsi semestrali compatti. Sono previsti tre indirizzi: un indirizzo generale e didattico, con un orientamento generale ed un orientamento didattico; un indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse; un indirizzo paleobiologico. Art. 79. - La facolta' provvedera' altresi' all'organizzazione di due corsi introduttivi integrati, di cui uno di biologia ed uno di scienze della terra, articolati in non meno di 100 ore di lezioni e 20 ore di esercitazioni complessive, ciascuno secondo lo schema sotto riportato. I corsi sono attuati con il concorso di piu' docenti delle discipline interessate: non danno quindi luogo a titolarita'. Articolazione del corso introduttivo integrato di biologia: 1) basi molecolari; 2) citologia; 3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo; 4) funzioni generali; 5) genetica; 6) specie, tassonomia, evoluzione; 7) riproduzione, sviluppo, differenziamento; 8) ecologia; 9) etologia. Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia o comunque non meno di quattro e non piu' di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati. Articolazione del corso introduttivo integrato di scienze della terra: 1) erosione, morfogenesi, cartografia; 2) sedimentazione, ambienti e facies; 3) fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia; 4) magmatismo e metamorfismo; 5) tettonica, geometrie e processi deformativi; 6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi; 7) storia geologica della terra dal precambriano al famerozoico; 8) elementi di geologia regionale. Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: geografia, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia o comunque non meno di quattro e non piu' di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopraelencati. La facolta' nell'organizzare detti corsi integrati indica anno per anno un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei relativi cicli di lezione. Parte delle ore destinate alle esercitazioni puo' essere utilizzata per analisi, in laboratorio e/o sul campo di "casi" che si prestino ad un approccio interdisciplinare, in coerenza con il significato dei corsi integrati. La frequenza di detti corsi introduttivi e' obbligatoria: le modalita' di accertamento verranno stabilite dalla facolta' su proposta del consiglio di corso di laurea. Art. 80. - Nei quattro anni di corso il consiglio di corso di laurea organizza escursioni per attivita' di studio sul campo. Ai fini dell'esame di profitto, piu' insegnamenti disciplinari possono essere accorpati secondo criteri di affinita', su deliberazione del consiglio di corso di laurea e della facolta', in modo che lo studente debba superare un minimo di ventuno esami. Il preside costituisce le commissioni di esami con docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. La facolta' organizza altresi' corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima della assegnazione formale della tesi di laurea. Ai fini dell'esame di laurea e' obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale che comporta la frequenza per non meno di un anno presso un istituto o dipartimento dell'Universita' di Ferrara o altra istituzione scientifica, sotto la responsabilita' di un relatore. Relatori di tesi di laurea in scienze naturali possono essere tutti i docenti titolari di un insegnamento presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali nonche' ricercatori confermati della stessa facolta'. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze naturali, mentre il relativo certificato fara' menzione dell'indirizzo seguito. Art. 81 (Insegnamenti obbligatori di base): 1) istituzioni di matematiche (1, 2); 2) fisica (1, 2); 3) chimica generale e inorganica (1); 4) chimica organica (3); 5) anatomia comparata (4, 9); 6) botanica; 7) botanica sistematica; 8) ecologia; 9) fisiologia generale; 10) antropologia (9); 11) genetica; 12) geografia (5); 13) geologia (6); 14) mineralogia (7); 15) paleontologia; 16) zoologia (8). __________________ (1) Ciascuno dei corsi 1), 2) e 3) deve prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento, destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso. (2) I corsi 1) e 2) devono essere coordinati per assicurare fra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica. (3) Comprende anche elementi di biorganica. (4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale. (5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia. (6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico. (7) Comprende anche elementi di petrografia. (8) Comprende anche elementi di etologia e di sistematica zoologica. (9) I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e di antropologia coordineranno tra loro, su indicazione del consiglio di corso di laurea lo svolgimento di "elementi di anatomia umana". INDIRIZZO GENERALE E DIDATTICO Due sono le finalita' di importanza strategica dell'indirizzo generale e didattico. Con l'orientamento generale ci si propone di avviare l'allievo, attraverso contenuti e metodologie idonee, allo studio dei processi e dei sistemi naturali, visti nella dimensione spazio-temporale. Questo obiettivo assume un ruolo importante come fondamento dell'identita' del naturalista, sia esso ricercatore che professionista. Con l'orientamento didattico ci si propone di sviluppare gradualmente i fondamenti scientifici e metodologici per una didattica avanzata e con una sua specifica identita', rivolta ad ogni ordine e grado di scuola preuniversitaria. Insegnamenti obbligatori: 1) fisiologia vegetale; 2) geografia fisica; 3) sistematica e filogenesi animale. Orientamento generale: Insegnamenti a scelta da parte della facolta', obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco): BLOCCO A: 1) biogeografia; 2) biologia cellulare; 3) chimica biologica; 4) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici; 5) ecologia microbica. BLOCCO B: 6) geochimica; 7) geologia stratigrafica; 8) petrografia; 9) geofisica; 10) vulcanologia. Orientamento didattico: Insegnamenti a scelta da parte della facolta' obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco): BLOCCO A: 1) analisi degli ecosistemi; 2) anatomia umana; 3) fitosociologia; 4) geologia storica; 5) etologia. BLOCCO B: 6) didattica delle scienze naturali; 7) educazione ambientale; 8) metodologia didattica; 9) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche; 10) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra. Nel manifesto annuale degli studi verranno indicati gli insegnamenti scelti dalla facolta' ed attivati. INDIRIZZO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DELLE SUE RISORSE Questo indirizzo e' finalizzato ad esprimere competenze specifiche del naturalista, da far valere nello studio, nell'operativita' gestionale e nell'attivita' di consulenza e di progettazione, nei musei naturalistici, negli orti botanici, nei parchi e nelle riserve naturali e in ogni campo in cui sia richiesta una competenza sulla tutela di specie viventi anche come beni naturali, nonche' nella conservazione e valorizzazione di significativi beni geologici e paleontologici. Particolare rilevanza assume, oggi, la richiesta di professionalita' del naturalista sia per la combinazione dei dossiers d'impatto ambientale, che per la valutazione degli stessi. La netta preparazione interdisciplinare garantisce al naturalista il ruolo di interlocutore essenziale rispetto alle figure professionali che in campo ambientale vantano una esperienza consolidata relativa, pero' con competenze piu' settoriali. Insegnamenti obbligatori: 1) conservazione della natura e delle sue risorse; 2) geologia ambientale; 3) sistematica e filogenesi animale. Insegnamenti a scelta da parte della facolta' obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco): BLOCCO A: 1) ecologia delle acque interne; 2) geobotanica; 3) zoocenosi e protezione della fauna; 4) igiene ambientale; 5) museologia naturalistica. BLOCCO B: 6) idrogeologia; 7) geologia del quaternario; 8) geologia regionale; 9) sedimentologia e regime dei litorali; 10) telerilevamento delle risorse ambientali. Nel manifesto annuale degli studi verranno indicati gli insegnamenti scelti dalla facolta' ed attivati. INDIRIZZO PALEOBIOLOGICO Questo indirizzo e' strutturato in modo da poter conferire al laureato una preparazione idonea (e diversificata rispetto a quella conseguibile in altri corsi di laurea) ad affrontare uno studio integrato dell'evoluzione (e/o dell'estinzione) delle specie vegetali e animali. In una formazione integrata di questo tipo, debbono essere in particolare valorizzate le conoscenze tassonomico-evolutive delle specie fossili in riferimento ai relativi ecosistemi e ai loro mutamenti nel tempo geologico come si evincono dalla moderna stratigrafia. Analogamente sono valorizzati anche la paleontologia umana e la paleontologia dei vertebrati nel quadro della geologia del quaternario, cogliendo il rapporto tra quanto deriva tra i grandi cicli della natura e quanto e' determinato dalle attivita' dell'uomo. Insegnamenti obbligatori: 1) sistematica e filogenesi animale; 2) biostratigrafia; 3) paleontologia vegetale. Insegnamenti a scelta da parte della facolta' obbligatori per lo studente (due su dodici, uno per blocco): BLOCCO A: 1) ecologia preistorica; 2) paleoecologia; 3) paleontologia umana e paleoetnologia; 4) palinologia; 5) paleontologia dei vertebrati; 6) paleopatologia. BLOCCO B: 7) geologia marina; 8) geochimica; 9) geologia e paleontologia del quaternario; 10) micropaleontologia; 11) sedimentologia; 12) paleontologia stratigrafica. Nel manifesto annuale degli studi verranno indicati gli insegnamenti scelti dalla facolta' ed attivati. Art. 82 (Insegnamenti opzionali): 1) analisi degli ecosistemi; 2) anatomia umana; 3) biogeografia; 4) biologia cellulare; 5) biologia di popolazioni umane; 6) biologia dello sviluppo; 7) biopedologia; 8) biologia generale; 9) biologia marina; 10) botanica regionale; 11) briologia; 12) chimica biologica; 13) citogenetica vegetale; 14) citologia; 15) citologia ed embriologia vegetale; 16) citologia e istologia; 17) citotassonomia; 18) conservazione della natura e delle sue risorse; 19) cristallografia; 20) didattica della matematica; 21) didattica delle scienze naturali; 22) ecologia animale; 23) ecologia applicata; 24) ecologia delle acque interne; 25) ecologia microbica; 26) ecologia preistorica; 27) ecologia umana; 28) ecologia vegetale; 29) educazione ambientale; 30) embriologia comparata; 31) embriologia degli invertebrati; 32) entomologia; 33) entomologia agraria; 34) etologia; 35) fisiologia cellulare; 36) fisiologia comparata; 37) fisiologia vegetale; 38) fitosociologia; 39) fondamenti ecologici della pesca e dell'acquacoltura; 40) genetica di popolazione; 41) genetica umana; 42) geobotanica; 43) geochimica; 44) geofisica; 45) geografia fisica; 46) geologia ambientale; 47) geologia del quaternario; 48) geologia regionale; 49) geologia e paleontologia del quaternario; 50) geologia marina; 51) geologia storica; 52) geologia stratigrafica; 53) idrobiologia; 54) idrogeologia; 55) igiene; 56) igiene ambientale; 57) istologia ed embriologia; 58) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche; 59) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra; 60) lichenologia; 61) metodi probabilistici e processi stocastici; 62) metodologia didattica; 63) micropaleontologia; 64) mineralogia applicata; 65) museologia naturalistica; 66) paleobotanica; 67) paleoecologia; 68) paleontologia dei vertebrati; 69) paleontologia stratigrafica; 70) paleontologia umana e paleoetnologia; 71) paleontologia vegetale; 72) palinologia; 73) pedologia; 74) petrografia; 75) preparazione di esperienze didattiche; 76) primatologia; 77) protozoologia; 78) scienza dell'alimentazione; 79) sedimentologia; 80) sedimentologia e regime dei litorali; 81) sistematica e filogenesi animale; 82) statistica; 83) stratigrafia; 84) telerilevamento delle risorse ambientali; 85) ultrastruttura della cellula; 86) vulcanologia; 87) zoocenosi e conservazione della fauna; 88) zoogeografia; 89) zoologia dei vertebrati. Art. 83 (Norme transitorie). - Gli studenti iscritti con vecchio ordinamento, al momento dell'entrata in vigore del presente ordinamento, possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Gli studenti possono optare per il nuovo ordinamento con la convalida degli esami sostenuti, fatto salvo quanto previsto dal presente nuovo ordinamento e secondo le modalita' stabilite dalla facolta'. L'opzione potra' essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi. Quando la facolta' si sara' adeguata al presente nuovo ordinamento, la sua applicabilita' avra' inizio per gli studenti iscritti al primo anno di corso e sara' estesa progressivamente, negli anni accademici seguenti, agli anni di corso successivi al primo. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 1989 e nel relativo allegato (tab. XXIV). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ferrara, 16 settembre 1992 Il rettore: ROSSI